Art. 2.
(Reviviscenza di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, come da ultimo modificate dagli articoli 3 e 4 della presente legge.